Lo Statuto

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB FOGGIA

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO SOCIALE COLORI SOCIALI - DURATA

Art. 1
È costituita l'associazione sportiva denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB FOGGIA”.

Art. 2
L'Associazione ha la propria sede in Foggia.

Art. 3
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, con finalità dilettantistiche, didattiche, ricreative, sportive, agonistiche e propagandistiche, la pratica del tennis secondo le norme della Federazione Italiana Tennis, della quale accetta Statuti e Regolamenti; nonché la pratica di altre attività sportive dilettantistiche appartenenti ad altre Federazioni od enti sportivi. L'Associazione è altresì tenuta allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica del tennis.
Rientra nelle sue attività istituzionali l'organizzazione del tempo libero dei soci.
È esclusa ogni attività con finalità politiche, religiose, razziali e di lucro.
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Per l'adempimento dei suoi compiti il Club si avvale dei proventi delle quote associative e degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività istituzionali.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà:

  • condurre e gestire impianti sportivi;
  • organizzare iniziative di promozione sportiva dilettantistica;
  • svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche;
  • promuovere iniziative culturali e ricreative;
  • promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
  • organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive;
  • organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze;
  • pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associativa, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;
  • realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
  • utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
  • organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste per i soci;
  • somministrare alimenti e bevande ai soci;
  • gestire un negozio o pro-shop per la vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva;
  • consentire in via temporanea la frequenza del Club a terzi non soci. Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento, disciplinerà le modalità di fruizione dei servizi da parte dei terzi.

L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi ed a ciò idonei.
L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:

  1. )  la partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale od a Squadre;
  2. )  la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

Art. 4
I colori sociali sono il rosso e il nero. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

SOCI

Art. 5
Sono soci le persone che verranno ammesse dal Consiglio.
I soci sono divisi in tre categorie:

  • Onorari
  • Ordinari
  • Corrispondenti.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.
Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
La qualifica di socio non è trasmissibile né trasferibile a terzi, fatto salvo quanto stabilito all'art. 24, e la quota di iscrizione non è rivalutabile. I soci che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell’associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote mensili e di iscrizione o dei contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota di iscrizione stabilita e deliberata.

Art. 6
La qualifica di socio onorario viene attribuita dall'Assemblea a coloro che hanno svolto un'attività particolarmente meritoria a favore dell'Associazione.
La stessa qualifica può, inoltre, essere attribuita a tutti coloro che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:

  • hanno ricoperto cariche sociali per almeno un mandato;
  • vantano l'appartenenza all'Associazione da almeno 50 anni consecutivi.

La qualifica di socio onorario in questa seconda ipotesi verrà ratificata dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dall'art. 16 dello Statuto.

Art. 7
Alla categoria di soci Ordinari possono essere ammessi, a domanda, coloro i quali, avendo raggiunto la maggiore età, vengano accettati dal Consiglio Direttivo secondo le norme previste dal presente Statuto. Sono soci ordinari di diritto i soci che rivestono la qualifica di soci sostenitori all’atto dell’approvazione del presente statuto.

Art. 8
I soci Ordinari possono essere ammessi, a domanda, alla qualifica di soci Corrispondenti qualora dimorino saltuariamente in Foggia. In ogni caso il Consiglio deciderà a sua discrezione sulla ammissione a tale categoria.

Art. 9
All'atto dell'ammissione a socio Ordinario è dovuto il pagamento di una quota di iscrizione. Il socio Ordinario è tenuto altresì al versamento di una somma, stabilità annualmente dall'Assemblea dei soci, a titolo di finanziamento infruttifero. È in facoltà del Consiglio Direttivo concedere una rateazione con le modalità ed i termini previsti dall'art. 61.
I soci Onorari sono esonerati dal pagamento di ogni quota.

Art. 10
L'ammontare delle quote di iscrizione, delle quote mensili e della somma da versare a titolo di finanziamento infruttifero viene stabilito annualmente dalla Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 11
Tutti i soci, esclusi quelli appartenenti alla categoria di soci Onorari, sono obbligati al pagamento della quota mensile e delle altre quote che, in relazione alla categoria di appartenenza, vengano stabilite dall'Assemblea.

Art. 12
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità verrà sancita nelle forme previste dal presente Statuto. Il socio dimissionario e quello dichiarato moroso sono tenuti al pagamento, fino al 31 dicembre dell'anno in cui avviene la presentazione della domanda o lo scioglimento del rapporto, di tutte le quote già stabilite dall'Assemblea.

Art. 13
Il coniuge e i figli celibi e nubili facenti parte del nucleo familiare dei soci Ordinari possono frequentare il Circolo con esenzione dal pagamento sia della quota di iscrizione che della quota mensile fino al 35° anno di età. All'atto della perdita dei predetti requisiti i figli di tali soci maturano il diritto, a domanda, di divenire essi pure soci ordinari. In tale caso verranno iscritti indipendentemente dalle domande in giacenza, con l'obbligo di corrispondere il solo importo del finanziamento infruttifero di cui al precedente art. 9.
Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare la frequenza al Circolo, con esenzione dal pagamento di ogni quota, alle persone legate al socio Ordinario da stabile consuetudine di vita.
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, potrà stabilire importi diversi per le quote mensili dei soci in relazione alla consistenza del nucleo familiare.

Art. 14
Su richiesta del socio Ordinario il Consiglio Direttivo può accordare un congedo per il trasferimento di residenza dovuto a ragioni professionali. Durante il congedo sono dovute solo le quote straordinarie. Il congedo non può avere una durata maggiore ai due anni; trascorso tale periodo il socio che non richiede, entro un mese, di essere riammesso viene considerato dimissionario.

Art. 15
Chiunque può avanzare domanda di ammissione a socio Ordinario al Presidente del Consiglio Direttivo. Detta domanda deve portare la firma di due soci Ordinari. I soci presentatori si obbligano a fornire tutte le indicazioni ed informazioni che il Consiglio Direttivo ritenga di richiedere. La domanda deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto Sociale. La domanda viene esaminata e votata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16
La votazione del Consiglio Direttivo sulle domande di ammissione deve farsi in forma rigorosamente segreta.
Si intenderà accettata la domanda che abbia riportato voti favorevoli in misura doppia a quelli contrari.
Il Segretario dà comunicazione al richiedente. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a fornire chiarimento alcuno in caso di esito sfavorevole.
La domanda respinta non potrà essere riproposta se non dopo diciotto mesi.

Art. 17
Il socio che da sessanta giorni dalla scadenza non abbia adempiuto all'obbligo di pagamento della quota mensile e delle altre quote stabilite dall'Assemblea, viene invitato dal Tesoriere o dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata A.R., a mettersi al corrente con i pagamenti. Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dall'invito, il socio viene considerato moroso, perde la sua qualifica e viene cancellato dall'Albo Sociale con deliberazione del Consiglio Direttivo. Dal momento della ricezione della raccomandata A.R. al socio viene inibita la partecipazione alle attività sociali fino alla regolarizzazione del rapporto.

Art. 18
Al socio che si renda colpevole di azioni riprovevoli e che, con la propria condotta, ostacoli o comprometta il buon andamento dell’Associazione, possono essere inflitte, secondo la gravità del suo comportamento le sanzioni dell'ammonizione, della sospensione fino a sei mesi o della espulsione, previa contestazione dell'addebito con lettera raccomandata A.R. ed audizione dell'interessato che entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, chieda di essere sentito. L'ammonizione e la sospensione sono deliberate dal Consiglio ed il provvedimento è ricorribile al Collegio dei Probiviri entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione con lettera raccomandata. L'espulsione è invece deliberata dal Collegio dei Probiviri ed il provvedimento è ricorribile all'Assemblea dei soci. Nelle more della decisione sul ricorso, l'organo che ha comminato la sospensione o l'espulsione può interdire al socio la frequenza del Circolo. I suddetti provvedimenti possono essere presi anche nei confronti dei familiari del socio. In casi particolari il Consiglio può interdire la frequenza, con effetto immediato, mediante affissione del provvedimento all'Albo Sociale.

Art. 19
Il socio che è stato espulso per indegnità non può essere riammesso, né può comunque accedere ai locali sociali se non dopo cinque anni dall'espulsione.
Può invece essere riammesso come socio nuovo chi presenta domanda di ammissione dopo essere stato cancellato dall'Albo dei soci per dimissioni o per morosità.

Art. 20
Il socio che intenda avanzare proposte o reclami deve farlo per iscritto, indirizzando un esposto al Presidente. Sulle proposte che non riguardano materie di competenza dell'Assemblea o del Collegio dei Probiviri e su reclami di qualsiasi natura decide il Consiglio. Se, invece, il reclamo riguarda l'operato del Consiglio o di un Consigliere decide il Collegio dei Probiviri.

Art. 21
La frequenza dei locali è riservata ai soci ed ai familiari indicati nello Statuto. Durante le manifestazioni sportive potrà essere ammesso il pubblico. È in facoltà del Presidente o di un Consigliere delegato di rilasciare dei permessi di frequenza a persone presentate dai soci. Il permesso è strettamente personale e deve avere una durata limitata.

Art. 22
Nei locali sociali è vietata qualsiasi riunione di carattere politico.

Art. 23
Il socio Ordinario uscente ha diritto ad avere in restituzione quanto versato ai sensi dell'art. 9 a titolo di finanziamento infruttifero.
Dei soci uscenti sarà redatto un elenco cronologico.
A tali soci le somme in questione saranno rimborsate secondo l'ordine di tale elenco nel limite massimo di tre rimborsi per ogni anno.

Art. 24
In caso di decesso del socio Ordinario compete ad uno solo dei suoi eredi il diritto a subentrargli, dietro parere favorevole del Consiglio senza altra formalità ed indipendentemente dalle domande in giacenza. In caso di più domande la precedenza sarà accordata al coniuge ovvero al figlio più anziano.
Qualora nessuno degli aventi diritto venga ammesso, l'importo del finanziamento infruttifero di cui all’art. 9 sarà rimborsato, con le modalità di cui all'articolo 23, agli eredi che ne facciano richiesta.

Art. 25
Il socio che impugni in via giudiziale le deliberazioni assembleari, senza avere preventivamente adito il Collegio dei Probiviri, è sospeso per tutta la durata del giudizio dalla frequenza del Circolo. In caso di riammissione dovrà corrispondere le quote straordinarie maturate nel periodo di sospensione.

ASSEMBLEA

Art. 26
L'Assemblea è costituita da tutti i soci, nonché dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori e dal Collegio dei Probiviri.

Art. 27
L'Assemblea è convocata dal Presidente:

  1. )   in seduta ordinaria una volta all'anno e precisamente entro il mese di febbraio, per la discussione e l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, per la discussione e l’approvazione del programma delle manifestazioni e riunioni, per il rinnovo delle cariche sociali, ove occorra; i bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere affissi all'albo sociale negli otto giorni precedenti la data dell'Assemblea che dovrà approvarli;
  2. )   in seduta straordinaria tutte le volte che è giudicato necessario dal Presidente, dal Consiglio, dai Revisori per le sole irregolarità amministrative, o quando non meno di un terzo dei soci, ne facciano richiesta scritta presentando l'ordine del giorno. Il Consiglio ha l'obbligo di convocare l'Assemblea, con lo stesso ordine del giorno richiesto, in giorno festivo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Alle assemblee ordinarie e straordinarie possono intervenire, con facoltà di voto e di parola, tutti i soci o i loro coniugi - o le persone a questi equiparate ex penultimo comma dell'art. 13 appositamente delegati.
Il diritto di voto non può essere esercitato nel caso di mancato pagamento delle quote sociali maturate fino al mese precedente l’Assemblea ed al completo pagamento di quanto previsto all’art. 9.

Art. 28
Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci. Sono valide in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio che abbia diritto al voto in Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta dal coniuge o da altro socio avente diritto di voto. È consentito essere portatori di una sola delega.

Art. 29
I soci devono essere invitati alle riunioni di Assemblea ordinaria e straordinaria mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). L'avviso di convocazione dovrà anche essere affisso per lo stesso periodo all'Albo sociale.

Art. 30
L'Assemblea elegge, nel suo seno, il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea dirige e disciplina i lavori dell’Assemblea assicurando ai soci il regolare esercizio del diritto di intervento sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
Non è consentita la discussione di argomenti non previsti dall’ordine del giorno.

Art. 31
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, se prese a maggioranza semplice di voti dei presenti, in proprio e per delega. In caso di parità, anche se trattasi di votazione palese, la proposta si intende respinta. Le deliberazioni riguardanti spese che comportano un aumento del patrimonio sociale per un importo superiore ad 1/10 dello stesso sono valide se sono presenti la metà più uno dei soci.
Le deliberazioni di modifiche allo Statuto devono riportare l’approvazione della metà più uno dei soci; quelle con cui si decide lo scioglimento e la conseguente destinazione del patrimonio dell’Associazione devono riportare l’approvazione dei due terzi dei soci. Qualora il bilancio consuntivo superi del 20% il bilancio preventivo la votazione avverrà con lo scrutinio segreto salvo l’unanimità dei voti.

Art. 32
Le deliberazioni dell'Assemblea sono impugnabili solo dinanzi al Collegio dei Probiviri ed impegnano senza alcuna eccezione, tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Non si potrà ripresentare una proposta respinta se non siano trascorsi almeno sei mesi. È ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri solo contro le deliberazioni prese in contrasto con le norme dello Statuto. Il ricorso dovrà essere presentato, con lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla affissione della delibera all'Albo Sociale.

Art. 33
Le votazioni si svolgono in forma palese nella maniera ritenuta più opportuna dal Presidente. Nel caso di votazione su affari riservati si procederà a scrutinio segreto. La elezione del Consiglio avviene con votazione scritta ed il Presidente avrà cura di tutelare la riservatezza del voto.

ORGANI SOCIALI

Art. 34
Gli organi sociali sono:

  1. )   il Consiglio Direttivo;
  2. )   il Collegio dei Revisori;
  3. )   il Collegio dei Probiviri.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci Ordinari.
Le cariche sociali non sono retribuite; spetteranno esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio del mandato.
Le cariche hanno la durata di anni quattro e possono essere ricoperte per più volte dalla stessa persona.
Il socio, in ogni caso, non potrà ricoprire per più di due mandati consecutivi la stessa carica.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 35
Il Consiglio è costituito da sette componenti:

  1. )   Presidente;
  2. )   Vice Presidente;
  3. )   Segretario;
  4. )   Tesoriere;
  5. )   Direttore Sportivo;
  6. )   Consigliere all'interno;
  7. )   Consigliere;

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Art. 36
L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio Direttivo e 6 Consiglieri.
Il socio avente diritto al voto, vota, su un'unica scheda, il Presidente e i Consiglieri scegliendoli per categoria dalle rispettive liste. Ogni votante può esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente e fino ad un massimo di sei preferenze per l'elezione dei Consiglieri.
Risulta eletto Presidente il maggior suffragato dell'apposita lista; risultano eletti Consiglieri coloro che hanno ricevuto più voti nella relativa lista. In caso di parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
Ciascun socio può presentare la propria candidatura ad una o ad entrambe le predette liste.
Il Consiglio Direttivo nomina nella prima riunione e nel suo seno il Vice Presidente ed assegna le cariche di cui all'articolo 35.

Art. 37
In caso di non accettazione della carica, di dimissioni o di cessazione per altri motivi del Presidente si procederà a nuova elezione in apposita Assemblea da convocarsi entro 60 giorni. In caso di non accettazione della carica, di dimissioni o di cessazione per altri motivi di un Consigliere, subentrerà nella carica il primo dei non eletti nell'ambito della lista dei candidati al Consiglio.

Art. 38
Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese e in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente o quattro componenti lo credano opportuno. Le sedute del Consiglio sono valide quando vi è l'intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente o il Consigliere che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello dell'Associazione, deve darne notizia al Consiglio Direttivo e deve astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.
In caso di inosservanza l'interessato risponde delle perdite che siano derivate all’Associazione dal compimento dell'operazione e viene deferito al Collegio dei Probiviri.
La delibera del Consiglio può inoltre essere impugnata dinanzi ai Probiviri entro un mese dalla sua data se, senza il voto del Presidente o del Consigliere che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dovranno essere affissi all'Albo Sociale per un periodo minimo di tre giorni.

Art. 39
Il Consigliere che per tre sedute consecutive manca alle riunioni ordinarie e straordinarie, senza avere giustificato la sua assenza, deve essere considerato dimissionario.

Art. 40
Il Consiglio Direttivo:

  1. )   cura l'osservanza del presente Statuto;
  2. )   discute ed approva il bilancio consuntivo prima di sottoporlo all'Assemblea;
  3. )   nomina i dipendenti dell'Associazione e ne determina gli assegni e le mansioni;
  4. )   approva i vari regolamenti interni e sovraintende alla loro osservanza;
  5. )   cura l'esatta tenuta dell'Albo dei Soci, dell'inventario dei beni patrimoniali  dell'Associazione che devono essere a disposizione dei soci;
  6. )   esercita tutte le attribuzioni conferitegli da norme particolari con il presente Statuto;
  7. )   provvede alla gestione di tutti gli affari che non siano attribuiti alle competenze degli altri organi sociali.

Art. 41
Il Consiglio resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e il passaggio della gestione dovrà essere verbalizzato in apposito atto contenente le consegne analiticamente precisate.

Art. 42
Il Consiglio è responsabile davanti all'Assemblea di eventuali violazioni dello Statuto e di gravi inosservanze delle deliberazioni assembleari. In tali casi l'Assemblea, su richiesta di almeno un quinto dei soci presenti, può deliberare la convocazione, entro trenta giorni, di apposita Assemblea straordinaria avente all'ordine del giorno la sanzione della ineleggibilità alle cariche sociali dei singoli consiglieri per un minimo di tre esercizi consecutivi e, nei casi più gravi, la sanzione della loro espulsione. Tale Assemblea straordinaria sarà valida se saranno presenti, anche a mezzo delega, la metà più uno dei soci.

Art. 43
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi; dirige le sedute del Consiglio Direttivo; firma la corrispondenza ufficiale e tutte le convocazioni; rappresenta l'Associazione in tutti gli affari; firma i verbali del Consiglio Direttivo; rappresenta l'Associazione in tutte le liti attive e passive; può nominare avvocati e procuratori legali; firma qualunque obbligazione impegnativa per l'Associazione e può delegare uno o più consiglieri per il disbrigo di speciali affari.
Il Presidente, sentiti i Consiglieri che hanno facoltà di formulare osservazioni scritte:

  1. )   redige il bilancio preventivo prima di sottoporlo all'approvazione dell’Assemblea;
  2. )   redige il programma annuale delle manifestazioni e riunioni e ne cura l'esecuzione previa approvazione dell'Assemblea.

Art. 44
Il Segretario cura la corrispondenza ordinaria, nonché la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee in libri separati, firmandoli insieme al Presidente, comunica agli interessati la ammissione a socio, cura l'esatta tenuta dell'Albo dei Soci che sarà in permanenza affisso nei locali sociali.

Art. 45
Il Tesoriere si occupa direttamente dell'amministrazione ed è responsabile della cassa sociale. Egli può tenere presso di sé un congruo fondo di cassa, stabilito dal Consiglio, da utilizzarsi per le piccole spese. Il resto dovrà essere versato presso una banca cittadina e utilizzato secondo le deliberazioni del Consiglio. Il Tesoriere tiene nei locali sociali la contabilità in appositi libri sotto la sua personale responsabilità e riferisce al Consiglio sulla riscossione delle quote sociali e sui soci che si sono resi morosi.

Art. 46
Il Consigliere all'interno è delegato alla vigilanza sui locali sociali, cura il pieno rispetto dei regolamenti stabiliti dal Consiglio; dirige il personale addetto ai locali sociali e presiede al buon andamento dei servizi; sorveglia lo svolgimento di tutte le attività sociali e sovraintende ai servizi della cucina e del bar.

Art. 47
Il Direttore Sportivo redige i regolamenti per l'attività sportiva; li sottopone all'approvazione del Consiglio e ne cura l'osservanza; cura la manutenzione e l'efficienza dei campi di gioco e delle altre attrezzature sportive sorvegliando il lavoro degli addetti; cura gli allenamenti e l'attività del “Gruppo Atleti” di cui all'Art. 49 proponendone i componenti al Consiglio; cura l'esecuzione del progamma sportivo approvato dall'Assemblea in sede di esame del bilancio preventivo.

ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 48
In armonia allo scopo sociale di incremento del gioco del tennis gli Organi Sociali dovranno curare con particolare attenzione la predisposizione, la organizzazione e la gestione di strutture idonee a favorire lo sviluppo, la pratica, l'insegnamento ed il perfezionamento del giuoco del tennis e di altre attività sportive collaterali.

Art. 49
Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente l’Associazione provvede alla costituzione di un “Gruppo Atleti dell’A.S.D. Tennis Club Foggia”.
Di tale gruppo possono far parte i soci e loro congiunti che presentino particolari predisposizioni e possibilità di perfezionamento nonché atleti aggregati che, anche da soli, possono rappresentare l'Associazione nelle varie competizioni.
Tutti i soci e gli atleti aggregati debbono essere annualmente tesserati alla Federazione Italiana Tennis a cura dell'Associazione. L'Associazione curerà, in particolare, l'avviamento ed il perfezionamento dei giovani al giuoco del tennis, attraverso l'istituzione
e la gestione di una specifica scuola aperta a tutti.

COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

Art. 50
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri soci, eletti dall'Assemblea, che restano in carica quattro anni.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, sia consuntivo che preventivo, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Hanno altresì potere di convocare l'Assemblea come previsto dall'articolo n. 27.

Art. 51
Tutte le eventuali controversie tra il socio e l'Associazione o i suoi Organi ed i reclami di cui all'Art. 18 e 20 saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provibiri da nominarsi dall'Assemblea ogni quattro anni. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, entro sessanta giorni dalla presentazione del reclamo, ed il loro lodo sarà inappellabile e resterà agli atti dell'Associazione. Di tale lodo l'interessato potrà avere copia su richiesta scritta. Il socio che, dopo il lodo dei Probiviri, adisca l'Autorità Giudiziaria dovrà essere deferito al Collegio dei Probiviri, che potrà sospenderlo dalla frequenza del circolo per la durata del giudizio.

PATRIMONIO SOCIALE
AMMINISTRAZIONE

Art. 52
Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti all'Associazione dal netto patrimoniale in dipendenza di acquisti, a titolo oneroso o gratuito, di permuta e di ogni altra attività relativa agli atti sociali.

Art. 53
Le entrate ordinarie sono costituite:

  1. )   dalla quota di iscrizione dei soci;
  2. )   dalla quota sociale mensile;
  3. )   dalle quote derivanti dalla utilizzazione degli impianti;
  4. )   varie.

Art. 54
Le entrate straordinarie sono costituite:

  1. )   dalle quote straordinarie;
  2. )   dalla vendita di oggetti o mobili fuori uso;
  3. )   dalla vendita di immobili;
  4. )   da eventuali elargizioni.

Art. 55
L'esercizio finanziario sociale comincia il primo gennaio e finisce il trentuno dicembre di ogni anno.
Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 56
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per procedere alla liquidazione del patrimonio sociale. La destinazione del patrimonio residuo, soddisfatte eventuali passività dell'Associazione ivi compreso il finanziamento infruttifero di cui all'art. 9, avverrà a favore di altra associazione locale che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO

Art. 57
L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi soci e atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.
L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Art. 58
L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi con delibera del Consiglio Federale della F.I.T, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
L'Associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente Statuto imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

Art. 59
Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

  1. )   dell'Associazione;
  2. )   degli amministratori, dirigenti e tesserati F.I.T. dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri soci e atleti aggregati i provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi della F.I.T.

VINCOLO DI GIUSTIZIA
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 60
L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, ed i soci e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all’Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.T.

NORMA TRANSITORIA

Art. 61
Gli organi elettivi attualmente in essere dureranno in carica fino alla loro naturale scadenza triennale. Le modifiche introdotte nell'art. 34 si applicheranno successivamente alla scadenza degli organi attualmente in carica.
Entro nove mesi dalla data di approvazione del presente Statuto i soci già iscritti, alla medesima data, nelle categorie dei soci frequentatori e giocatori, potranno, a domanda, iscriversi all’Associazione con la qualifica di socio Ordinario, in esenzione dalla quota di iscrizione, pena la cancellazione definitiva dall'albo sociale. Il versamento a titolo di finanziamento infruttifero di cui all'art. 9 sarà eseguito in unica soluzione entro il termine di cui sopra con facoltà di rateizzare l'importo dovuto fino ad un massimo di 10 (dieci) rate annuali scadenti tutte il 28 febbraio di ogni anno.
Il mancato versamento entro la data stabilita anche di una sola rata comporterà l'immediata cancellazione del socio dall'albo sociale. Le somme versate saranno acquisite a titolo definitivo dall'Associazione.
Il Socio il quale, al momento dell'ammissione, sia discendente o coniuge di Socio dimissionario o deceduto ha facoltà di subentrare, previo benestare documentato del Socio dimissionario ovvero degli eredi o coeredi del Socio deceduto, nel credito di questi ultimi per i Finanziamenti infruttiferi, ex art. 9 del presente Statuto.

Art. 62
Il presente Statuto sottoscritto dal Presidente e dal Segretario è stato approvato dall'assemblea straordinaria tenutasi a Foggia il 30 maggio 2010, entra in vigore il giorno stesso, sostituisce integralmente lo Statuto del Circolo precedentemente in vigore e sarà depositato presso un Notaio.

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